Art. 9.
(Lavoro nei gruppi di imprese).

      1. Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, richiesta per l'applicabilità di norme di legge o di contratto collettivo, le imprese di cui all'articolo 2359 del codice civile e al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, o che comunque presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, sono considerate come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici lavorativi, indipendentemente dal numero dei lavoratori assunti direttamente da ciascuna di esse. Ai fini di cui al presente comma, si prescinde dalla distinta personalità giuridica di ciascuna impresa.
      2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato opera lavorativa promiscuamente per più imprese tra loro collegate, ognuna di esse assume verso il prestatore le responsabilità del datore di lavoro e risponde per il soddisfacimento di ogni suo credito e diritto.